
12 Set Il Sovraindebitamento e la riforma del Codice della Crisi
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83) è entrato in vigore il 15 luglio 2022, ed ha sostituito i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, regolati dal 2012 dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012.
La così detta “legge salva suicidi” diviene così organica alla disciplina della crisi di impresa, e parte di questa. Sono state introdotte novità sostanziali e procedurali nel dichiarato intento di promuoverne una più larga applicazione.
Possono ricorrere alla procedura il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start up innovative, e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, che versano in stato di sovraindebitamento inteso quale stato di crisi o di insolvenza (art. 2 co.1 lett. c))
Il medesimo art. 2 co.1 lett. a) e b) definisce “crisi” lo stato del debitore che rende probabile un’insolvenza, la cui manifestazione è l’inadeguatezza, in prospettiva, a far fronte alle obbligazioni assunte nei successivi dodici mesi.
Esistono sempre tre tipi di procedure esperibili:
- ristrutturazione dei debiti del consumatore, che ha sostituito il piano del consumatore;
- concordato minore, che ha sostituito l’accordo di composizione della crisi;
- liquidazione controllata del sovraindebitato, che ha sostituito la liquidazione del patrimonio
Al di là della differente denominazione, le novità più consistenti sono state apportate alla procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e ss. L. 3/12 che oggi ritroviamo nella forma di liquidazione controllata agli artt. 268 e ss. CCII.. L’esdebitazione del soggetto sovraindebitato nella liquidazione controllata ora opera di diritto, a seguito del decreto di chiusura della procedura, e comunque decorsi tre anni dalla sua apertura, con decreto motivato del Tribunale e reclamabile dal P.M. o dai creditori nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Inoltre, è ormai pacifico che gli effetti di una procedura intrapresa da una società non fallibile si trasmettono anche al socio illimitatamente responsabile.
Quali sono i vantaggi dell’attivazione della procedura di sovraindebimento ed esdebitazione?
Senza entrare nel dettaglio ed illustrare le copiose novità procedurali, va sottolineato che, una volta aperta la procedura dinanzi al Tribunale territorialmente competente, previo coinvolgimento dell’O.C.C. e del Gestore della Crisi, il debitore può usufruire di alcuni importanti benefici, anche prima di addivenire all’esdebitazione.
Qualsiasi nuova procedura esecutiva nei confronti del debitore non può essere iniziata, e quelle in corso vengono sospese; viene pertanto bloccata un’eventuale vendita all’asta degli immobili. Opera inoltre la sospensione del pagamento dei mutui e dei finanziamenti, nonché del pignoramento del 1/5 dello stipendio.
L’accesso alla procedura di sovraindebitamento consente, quindi, al debitore di comporre in un’unica sede la propria “crisi” estinguendo tutti i debiti esistenti a prescindere dalla loro natura e dalla diversità dei creditori (banche e finanziarie, privati – ad es. fornitori o condomini – Pubblica Amministrazione, Agenzia delle Entrate – Riscossione).
Con l’omologazione da parte del Tribunale della procedura, il debitore avrà nuovamente accesso al credito, godendo della cancellazione dalla Centrale dei Rischi CR di Banca d’Italia e dal Crif. La cancellazione da tali banche dati consentirà al debitore ed alla sua famiglia una reale ripartenza (un c.d. “fresh start”): la rimozione di ogni dato sulla propria precedente insolvenza gli consentirà di poter rientrare nel tessuto economico e di poter accedere nuovamente all’erogazione di prestiti, mutui e finanziamenti.