
24 Giu Falcidia IVA: la pronuncia della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 245 del 29/11/2019, ha recepito le linee del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza e fatto decadere il divieto sino ancora applicato da taluni Tribunali.
È stato stabilito che, nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, l’IVA dovuta dal soggetto che vi fa ricorso è falcidiabile, ovverosia è possibile che il pagamento del tributo avvenga con la soddisfazione parziale dell’ente creditore, dato che la riscossione si colloca nell’ambito di una procedura alla cui base vi è l’insolvenza.
Molti ex imprenditori, ed ex lavoratori autonomi in genere, presentano un monte debiti personale composto, spesso in parte non trascurabile, da tributi IVA non pagati, derivanti dalla precedente attività, ormai cessata.
Al momento dell’entrata in vigore della L. 03/2012 (la c.d. legge salva suicidi) l’interpretazione letterale della norma implicava che tale debito fosse da saldare integralmente, circostanza che spesso precludeva la possibilità di fare ricorso alla procedura da sovraindebitamento. Un debito IVA consistente, infatti, poteva impedire la proposta di un accordo che ne prevedesse il pagamento integrale per mancanza di liquidità. La pronuncia della Corte Costituzionale rende univoca l’interpretazione della normativa, con la conseguente disapplicazione per incostituzionalità di una parte di essa: come avviene per altre tipologie di debito, anche l’IVA può essere falcidiata.
Non è rilevante che il debito sia già in gestione all’Agenzia delle Entrate e risulti dall’estratto di ruolo o dalle cartelle esattoriali: la falcidia si applicherà comunque, con il notevole beneficio per la parte proponente l’accordo di poter far rientrare nel sovraindebitamento tali pendenze con l’erario, anziché impugnare, eventualmente, le singole cartelle.
Il vantaggio è evidente, sia in termini di costi che di tempi, data la possibilità di usufruire appieno di una procedura che, all’esito, decreta l’esdebitazione complessiva, pagando in percentuale le cartelle esattoriali dell’IVA non versata, così come avviene per debiti di diversa tipologia.
Applicazione del principio anche per i soggetti non fallibili
- L’IVA dovuta all’Erario è, pertanto, decurtabile anche nelle procedure previste per i soggetti non fallibili: la formulazione originaria della legge n. 3/2012, nell’ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento, vietava la falcidia (ammessa dalla legge fallimentare), contrastando con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. Con la sentenza in commento la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, terzo periodo della L. 3/2012, ritenuto in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., limitatamente alle parole: “all’imposta sul valore aggiunto”, prendendo posizione sulla falcidia dell’IVA nelle procedure concorsuali minori, nel caso esaminato una proposta di accordo di composizione della crisi.